IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 93, e' cosi' di seguito modificato: dopo il termine "sopraelevazione" aggiungere "nonche' di adeguamento e miglioramento sismico". Il terzo comma e' cosi' di seguito sostituito: "Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto in duplice esemplare, debitamente firmato da una delle figure professionali previste dalle vigenti norme statali in materia, nonche' dal direttore dei lavori".