IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma dell'art. 2 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 93, e'
cosi'  di  seguito  modificato:  dopo  il  termine  "sopraelevazione"
aggiungere "nonche' di adeguamento e miglioramento sismico".
   Il  terzo comma e' cosi' di seguito sostituito: "Alla denuncia dei
lavori  deve  essere  unito  il  progetto   in   duplice   esemplare,
debitamente  firmato da una delle figure professionali previste dalle
vigenti norme statali in materia, nonche' dal direttore dei lavori".